LEZIONI PRIVATE E FISCO: COME SVOLGERLE IN REGOLA

Vuoi avviare la tua attività di lezioni private e metterti subito in regola con i vari adempimenti amministrativi e fiscali? In questo articolo cercheremo di chiarire tutti questi aspetti.

Quello delle Lezioni private è un settore in fortissima espansione. È un ottimo modo, per chi ha maturato conoscenze ed esperienze nei vari settori dell’insegnamento, per sostenersi durante la prima parte della propria carriera da insegnante. (studenti universitari). Per svolgere le lezioni alla luce del sole e mettersi subito in regola dal punto di vista fiscale, bisogna però sapere come gestire le lezioni, le regole da rispettare e gli adempimenti.

La prima differenza fondamentale da mettere in luce è se l’attività prestata è occasionale oppure abituale, in quanto in corrispondenza di ciascuna situazione ci sono regole diverse da rispettare per la disciplina fiscale.

  • Lezioni private: Lavoratore autonomo occasionale

Se l’attività di lezioni private viene esercitata saltuariamente i compensi prodotti dalle lezioni possono essere giustificati come reddito di lavoro autonomo occasionale.

All’atto del pagamento, l’insegnante può emettere una semplice ricevuta non fiscale da rilasciare al committente. Ricevuta sulla quale deve essere apposta una marca da bollo da €. 2,00 se la prestazione supera i € 77,47.

Tutti i compensi percepiti dovranno essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi P.F. oppure nel Quadro D (altri redditi) del modello 730. Assieme ai compensi vanno dichiarate le ritenute d’acconto subite e le eventuali spese inerenti documentate, che vanno dedotte dai compensi stessi.

Nel caso di compensi percepiti superiori alla soglia di €5.000 lordi annui, pur non essendo necessario aprire la Partita Iva, ci si deve comunque iscrivere alla Gestione Separata Inps con conseguente versamento di contributi previdenziali.

  • Lezioni private: Attività professionale abituale

In tutti quei casi in cui l’insegnante effettui lezioni private come prestazione abituale, da un punto di vista fiscale è considerato un professionista, e quindi obbligato ad aprire Partita IVA.

La partita Iva non comporta dei costi fissi di per sé e non sono previsti contributi previdenziali da pagare in misura fissa, in quanto è necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps.

Con l’apertura di una nuova partita Iva, è possibile aderire al regime forfettario che prevede una tassazione sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività (se si rispettano determinati requisiti) e successivamente, del 15%

L’insegnante aderente al forfettario non può dedurre alcuna spesa ad eccezione dei contributi previdenziali, tuttavia i suoi ricavi annui sono decurtati del 22% grazie ad un coefficiente di redditività che ammonta al 78% per i liberi professionisti (in pratica su 10.000€ di compensi sono tassati 7.800€).

Chi aderisce al regime Forfettario non deve applicare l’Iva in fattura, tenere i registri Iva, non è soggetto all’Irap e agli studi di settore.

Gli insegnanti ed i liberi professionisti in genere aderenti al forfettario non possono superare la soglia di €65.000 annui di compensi.

  • Disciplina dell’IVA

L’attività di lezioni private è disciplinata ai fini Iva dall’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633/72, secondo il quale sono considerate esenti da Iva:

“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS… nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale

La normativa precisa che le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale sono esenti dall’applicazione dell’Iva, in tutti gli altri casi la fattura dovrà comprendere l’Iva.

  • Lezioni private: Dipendenti pubblici titolari di cattedra e Flat Tax

Un altro aspetto da affrontare è quello dei dipendenti pubblici. Gli insegnati titolari di cattedra, che svolgono attività di lezioni private, hanno particolari limitazioni.

Chi fa lezioni private a casa deve comunicarlo al dirigente scolastico dell’istituto ove svolge insegnamento, indicando nome degli studenti e relativa provenienza. Il dirigente deve dare il proprio consenso espresso alla richiesta, altrimenti l’attività deve ritenersi incompatibile.
Per evitare il forte fenomeno dell’evasione fiscale, la Legge di Bilancio 2019, introduce la flat tax docenti (ossia un’imposta fissa del 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali) per tutti i compensi derivanti da attività di docenza privata.

I proventi tassati con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali; rilevano invece ai fini Isee.

La normativa si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sono esclusi dalla flat tax i docenti nella scuola statale non titolari di cattedra.